Ti diamo assistenza alla compilazione dei modelli MUD e MUD semplificato, possiamo anche integralmente sgravarti da queste incombenze.
Cos'è il MUD
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.
Il MUD si articola in sei Comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.
Chi deve presentare il MUD
1. Comunicazione Rifiuti
L’art. 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”, definisce quali soggetti sono obbligati alla presentazione annuale del MUD:
- le imprese che hanno prodotto rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti
- chiunque effettui raccolta e trasporto a titolo professionale di rifiuti prodotti da terzi
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- organizzazioni con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali
- aziende che trasportano i propri rifiuti pericolosi
- imprese iscritte alla categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi
Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e Raccolti in Convenzione
Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).
5. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE.
MUD Semplificato
I soli produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il MUD Semplificato e trasmettere successivamente la modulistica.
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Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.
Con l’introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI.
Vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati RENTRI e chi, invece, è esonerato ma può comunque utilizzare il sistema.
I Soggetti Obbligati RENTRI
L’art. 188-bis del TUA modificato dal D.Lgs. 213/2022 introduce il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti definendo i soggetti obbligati.«Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale»
A seguire, il Decreto del 4 aprile 2023, specifica che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono:
1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
2. Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, salvo esoneri del comma 3 art. 9 del DM 4/4/2023, devono iscriversi al RENTRI.
3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Obbligo di tracciabilità dei movimenti.
4. Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Obblighi RENTRI anche senza detenzione fisica.
5. Consorzi per recupero/riciclo. Iscrizione per garantire tracciabilità dei materiali.
6. Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con >10 dipendenti da lavorazioni industriali/artigianali; attività di recupero/smaltimento; derivanti da trattamento rifiuti, fanghi da potabilizzazione/depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
7. Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o con volume d’affari > 8.000 €. L’obbligo scatta alla produzione del rifiuto pericoloso, secondo gli scaglioni del DM 59/2023.
Obblighi per la Categoria 2-bis ANGA
Le imprese e gli enti iscritti alla Categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sono soggetti ad obblighi specifici rispetto all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Questa categoria comprende, ad esempio, aziende edili o concessionari auto che gestiscono i rifiuti prodotti direttamente dalla propria attività.
Secondo l’articolo 13, comma 2, del D.M. 59/2023, i soggetti Produttori Iniziali di rifiuti iscritti in Categoria 2-bis devono iscriversi al RENTRI solo quando sono obbligati in quanto Produttori, rispettando le tempistiche previste dall’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
L’iscrizione come Trasportatori di propri rifiuti non implica automaticamente l’obbligo di iscriversi al RENTRI per documentare il trasporto, a meno che appunto non sia specificamente richiesto dal ruolo di Produttore.
Un caso particolare riguarda le attività di stoccaggio D15 o R13. Lo stoccaggio di rifiuti con questi codici è considerato un’attività di trattamento autorizzata, e chiunque svolga tali operazioni è tenuto all’iscrizione al RENTRI indipendentemente dalla propria iscrizione nella Categoria 2-bis.
Semplificando gli obblighi RENTRI per le imprese iscritte alla Categoria 2 bis.
Attività di trasporto in Categoria 2-bis e RENTRI: le imprese che operano nella Categoria 2-bis, trasportando i propri rifiuti, devono indicare l’attività di trasporto nell’ambito della loro iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, come nel caso di molte imprese edili, l’obbligo di iscrizione al RENTRI non sussiste, a meno che non sia richiesto per il ruolo di produttore.
Compilazione dei FIR: se il Produttore chiede al Trasportatore, ad esempio un operaio che utilizza un mezzo aziendale, di compilare il FIR per proprio conto, non è necessario inserire i dati del Trasportatore nella sezione “incaricati” del RENTRI. I FIR devono essere emessi in conformità con le normative vigenti.
Obbligo per imprese con più di 10 dipendenti: le imprese della Categoria 2-bis con più di 10 dipendenti, che producono e trasportano rifiuti speciali pericolosi, sono tenute ad iscriversi al RENTRI rispettando le scadenze previste. In questi casi, durante la registrazione, è necessario spuntare entrambe le attività di “Produttore” e “Trasportatore” nel Registro Digitale.
Compilazione del MUD: i soggetti che producono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti pericolosi devono compilare il MUD, ma l’iscrizione al RENTRI per documentare il trasporto non è necessaria. Questa distinzione è chiarita dall’articolo 13 del D.M. 59/2023 e confermata per i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti alla Categoria 2-bis.
Obblighi per la Categoria 3-bis ANGA
(Agg. 12/12/2024; delib. ANGA n. 5 del 20/05/2025): categoria abrogata; chi operava con modalità semplificate DM 65/2010 per RAEE è esonerato da RENTRI; fuori dalle semplificate → obblighi come Produttori Iniziali di rifiuti pericolosi.
Gli iscritti alla Categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) comprendono principalmente distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che si occupano anche della gestione dei rifiuti derivanti da queste apparecchiature (RAEE).
Per i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis ANGA, l’obbligo di iscrizione al RENTRI dipende dal tipo di attività svolta e dal rispetto delle modalità semplificate previste dalla normativa. Coloro che operano secondo le modalità semplificate definite dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI. Se i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis svolgono attività di gestione dei RAEE al di fuori delle modalità semplificate indicate dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, diventano soggetti agli obblighi generali di iscrizione al RENTRI. In questi casi, i distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica devono rispettare le stesse regole previste per i Produttori Iniziali di rifiuti pericolosi.
Attività agricole ed estrattive
Obbligo solo per rifiuti pericolosi: scadenze iscrizione per >50 dipendenti 13/02/2025; tra 10-50 dipendenti 14/08/2025. Registro digitale per pericolosi dal 13/02/2025 (o dalla data di iscrizione). Trasmissione dati mensile; chi usa modalità alternative art. 190 c.6 è esonerato dalla trasmissione.
FIR per imprenditori agricoli
Dal 13/02/2025 vidimazione digitale del FIR cartaceo; dal 13/02/2026 FIR obbligatoriamente digitale.
Attività industriali, artigianali e terziario
Iscrizione in funzione di dipendenti e tipologia rifiuti. Idraulici autonomi non in forma d’impresa: non obbligati. Obbligo per medici/dentisti/veterinari che producono rifiuti pericolosi (iscrizione tra 15/12/2025 e 13/02/2026). Per rifiuti non pericolosi: da 13/02/2025 è sufficiente FIR vidimato digitalmente via RENTRI.
Reti fognarie
Obbligo come Trasportatori e Produttori dal 15/12/2024 al 13/02/2025. Fino a nuove disposizioni: Modello Unico art. 230 c.5 (VIVIFIR); dal 13/02/2025 nuovo modello FIR per trasporto a impianto.
Centri di raccolta
Iscrizione 15/12/2024–13/02/2025. Per pericolosi: registro digitale e invii mensili; dal 13/02/2026 FIR digitale e trasmissione entro 10 giorni lavorativi. Per non pericolosi: dal 13/02/2025 FIR cartaceo vidimato digitalmente.
Cantieri
Iscrizione richiesta solo se producono rifiuti pericolosi (conteggio dipendenti sull’impresa, non sull’unità locale). Se solo non pericolosi: dal 13/02/2025 FIR cartaceo con vidimazione digitale RENTRI.
Istruzione e ricerca
Obbligo se producono rifiuti pericolosi (tempistiche DM 59/2023). Se solo non pericolosi: dal 13/02/2025 uso FIR cartaceo Allegato II DM 59/2023, con vidimazione digitale via sistema gestionale o servizio sul portale RENTRI (area “Produttori di rifiuti non iscritti”).
Modalità di calcolo del numero dei dipendenti
Rilevati al 31/12 dell’anno precedente; includono full-time, part-time/stagionali (come frazioni secondo DM 18/04/2005). Titolare e soci contano solo se formalmente dipendenti.
Soggetti esonerati
Produttori iniziali di soli non pericolosi con <10 dipendenti; produttori di soli non pericolosi in settori agricoli/sanitari/commerciali/servizi/edilizia ecc.; imprenditori agricoli senza rifiuti pericolosi o con fatturato <8.000 €; attività ATECO 96.02.01/02/03 e 96.09.02 se producono solo non pericolosi; chi raccoglie/trasporta solo propri non pericolosi; produttori di non pericolosi non in forma di ente/impresa. Gli ex 3-bis che operano in DM 65/2010 (RAEE) non sono soggetti a RENTRI.
Iscrizione volontaria
Possibile per esonerati; applica le stesse regole/costi degli obbligati e può offrire vantaggi di trasparenza e preparazione.
